Sez. L - , Sentenza n. 1391 del 19/01/2018 (Rv. 646889 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Assistenza sanitaria indiretta - Prestazioni in favore di cittadino italiano all'estero - Diritto al rimborso - Presupposti - Preventiva inclusione nelle liste di attesa del SSN - Necessità - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In tema di assistenza sanitaria indiretta, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, della l. n. 595 del 1985, 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 (integrato dall'art. 2 del d.m. 30 agosto 1991), è consentito il rimborso di prestazioni fruite dal cittadino italiano all'estero, o che si trovi già all'estero, anche senza la preventiva autorizzazione, a condizione che siano di comprovata ed eccezionale gravità e urgenza e sia impossibile ottenerle presso centri italiani, essendo necessaria l'iscrizione in lista di attesa presso almeno due strutture pubbliche, o convenzionate con il SSN, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal d.m. 24 gennaio 1990 e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 com. 5 CORTE COST., DM min. SAL 03/11/1989 art. 7, DM min. SAL 03/11/1989 art. 2, DM min. SAL 30/08/1991 art. 2, DM min. SAL 24/01/1990 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)