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Sez. 2, Sentenza n. 685 del 06/02/1982 (Rv. 418474 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418474-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

In tema di prescrizione "breve" del diritto al risarcimento del danno, ancorché il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla "scoperta" di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'Azione di un terzo, il momento iniziale della prescrizione dell'Azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza. (V 4030/81, mass n 414687; (V 3161/75, mass n 377261).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)