Sez. 3, Sentenza n. 2 del 07/01/1988 (Rv. 456666 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - VIOLENZA PERPETRATA AL FINE DI ESTORCERE AD ALTRI LA CONFESSIONE DI DELITTI NON COMMESSI - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - AZIONE RISARCITORIA - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - VIOLENZA PERPETRATA AL FINE DI ESTORCERE AD ALTRI LA CONFESSIONE DI DELITTI NON COMMESSI - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - AZIONE RISARCITORIA - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Con riguardo alla responsabilità civile del suo autore la violenza perpetrata al fine di estorcere ad altri la confessione di delitti non commessi configura un atto illecito istantaneo, ancorché produttivo dell'ulteriore pregiudizio costituito dallo assoggettamento dell'inquisito a procedimento penale con relativo discredito sociale; ne consegue che il termine per la prescrizione dell'Azione risarcitoria comincia a decorrere dal momento in cui la condotta lesiva della libertà morale del danneggiato si è esaurita con la provocata confessione di costui, e non dal successivo e definitivo accertamento giudiziale dell'innocenza dell'imputato. (V 685/82, mass n 418474; (V 1624/80, mass n 405217).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)