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Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 25/08/1986 (Rv. 447776 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - VOLONTARIA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447776-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - VOLONTARIA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi della volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non determina l'interruzione del processo ai sensi del primo comma dell'art. 301 cod. proc. civ., essendo assimilabile non alle ipotesi (morte, radiazione e sospensione) tassativamente previste da detta disposizione e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinunzia ad essa) previste dal terzo comma dello stesso articolo (che non attribuisce ad esse efficacia interruttiva) e riconducibili ad un comportamento volontario. (V 2015/81, mass n 412737).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)