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Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 08/04/1981 (Rv. 412737 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CANCELLAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO, DALLO ALBO PROFESSIONALE DEL DISTRETTO, PER FATTO VOLONTARIO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412737-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CANCELLAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO, DALLO ALBO PROFESSIONALE DEL DISTRETTO, PER FATTO VOLONTARIO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

La cancellazione del procuratore costituito, dall'albo professionale del distretto nel cui ambito il processo e pendente, ove derivi da fatto volontario del procuratore medesimo, per contestuale iscrizione in altro albo professionale, non determina l'interruzione del procedimento, secondo la previsione dell'art 301 primo comma cod proc civ, il quale contempla, con carattere tassativo, situazioni obiettivamente diverse ed indipendenti da detta volonta. (V 5012/79, mass n 401668; (V 199/69; (V 1501/63; (V 683/60; (V 966/58; (V 2242/49; (contra 474/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)