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Sez. 3, Sentenza n. 51 del 10/11/1997 Ud. (dep. 08/01/1998) Rv. 209397 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - PENA | Quantificazione "per relationem" - Possibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209397-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - PENA

Il computo della pena deve risultare con precisione e chiarezza dal testo della sentenza, onde consentire il dovuto controllo circa la correttezza della motivazione. L'eventuale motivazione "per relationem" deve risultare estremamente puntuale e servire ad integrare il computo ed il ragionamento posto a base della sua specificazione nei vari passaggi. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza nella quale il computo della, pena era stato operato con generico rinvio ai prospetti allegati ai verbali di indagine per violazione degli art.1 e 2 della legge 23/10/1969 n.1369 -intermediazione nelle prestazioni di lavoro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)