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Sez. 3, Sentenza n. 12947 del 15/11/1994 Ud. (dep. 29/12/1994) Rv. 201211 - 01

Finanze e tributi - In genere | Fraudolenta dichiarazione dei redditi - Non veritiera annotazione di mancata consegna delle cose ai terzi ai quali erano indirizzate - Condotta di cui all'art. 4 n. 7 legge n. 516 del 1982 - Configurabilità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201211-01

Finanze e tributi - In genere

In tema di fraudolenta dichiarazione dei redditi, nel caso di apposizione su documenti genuini di una non veritiera annotazione di mancata consegna delle cose di terzi ai quali le stesse erano indirizzate, è configurabile la condotta descritta dal numero 7 dell'art. 4 legge 7 agosto 1982, n. 516. Infatti, l'agente non si limita alla mera dissimulazione di componenti positivi del reddito con il dichiarare quelli effettivamente percepiti, ma, al fine di occultare questi, pone in essere la ulteriore particolare condotta di fraudolenta creazione di una documentazione di supporto idonea a fornire dimostrazione del mancato conseguimento dei ricavi. (Nella specie la S.C. ha altresì ritenuto che l'omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili non è assorbita nel delitto in questione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 n. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)