Sez. 1, Sentenza n. 24356 del 15/11/2006 (Rv. 594626 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Derogabilità - Condizioni - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo a quest'ultimo, un obbligo di tener conto dei criteri al riguardo applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, ferma restando la impossibilità di liquidare, per ogni anno di ritardo, somme che non siano in relazione ragionevole con quella - oscillante tra i 1000 e i 1500 euro - accordata dalla Corte di Strasburgo negli affari consimili.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)