Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006 (Rv. 588720 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Prova - Necessità - Esclusione - Liquidazione - Criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Derogabilità - Condizioni - Riferimento alla natura ed alle caratteristiche della controversia - Necessità - Riconoscimento di una somma ulteriore in relazione all'oggetto della controversia - Ammissibilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto. Una volta che questo danno non sia stato escluso, il giudice nazionale non può ignorare i criteri di determinazione del "quantum" della riparazione applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pur avendo facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda. Il danno non patrimoniale dev'essere dunque liquidato avendo riguardo alla natura ed alle caratteristiche di ciascuna controversia, le quali possono giustificare il superamento dei limiti minimi o massimi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell'oggetto della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)