Sez. U, Sentenza n. 541 del 21/01/1991 (Rv. 470591 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Domanda relativa - Convenzione in opposizione alla stima - Contestazione della giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda originaria - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Qualora la domanda diretta a denunciare l'illegittimo protrarsi dell'occupazione d'urgenza si converta "ope legis" in opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa per effetto della successiva emanazione del decreto di esproprio, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a tale opposizione, osta a che la giurisdizione medesima possa essere contestata, in relazione all'eventuale devoluzione al giudice amministrativo di detta originaria pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)