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Sez. 2, Ordinanza n. 15311 del 31/05/2024 (Rv. 671511-01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Preliminare di vendita del fondo - Subordinazione della promessa di vendita al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto - Natura di confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti per la prelazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671511-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge.

Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2697, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)