Sez. 3, Sentenza n. 884 del 25/01/2002 (Rv. 551835 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Preliminare di vendita del fondo - Subordinazione della promessa di vendita al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto - Natura di confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti per la prelazione - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, e subordinata "al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore", non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti del diritto di prelazione in capo all'avente diritto, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto predetto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale esercizio della prelazione, che va, poi, riscontrata come in concreto esistente nel concorso dei necessari requisiti di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)