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Sez. 1, Sentenza n. 12208 del 13/11/1992 (Rv. 479510 - 01)

Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - In genere | Eccezione di incompetenza degli arbitri ex art. 817 cod. proc. civ. - Rinuncia - Deduzione della incompetenza quale motivo di nullità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479510-01

Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - In genere

In sede di impugnazione del lodo ex art. 828 cod. proc. civ., la parte, che nel corso del procedimento arbitrale abbia rinunciato all'eccezione di incompetenza degli arbitri, prima formulata sotto il profilo che le questioni dedotte dall'altra parte esorbitavano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può dedurre detta incompetenza quale motivo di nullità, in quanto l'eccezione di cui all'art. 817 cod. proc. civ. ha natura relativa, per la cui la rinunzia ad essa è vincolante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)