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Sez. L, Sentenza n. 4156 del 24/02/2006 (Rv. 587019 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Arbitrato irrituale - Art. 817 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenza - Impugnabilità del lodo dinanzi al giudice ordinario - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587019-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora sia stata instaurata una procedura di arbitrato irrituale (con l'effetto che non trova applicazione l'impugnativa di nullità ex art. 829 cod. proc.civ. che al n. 4) del primo comma richiama l'art. 817 cod. proc. civ., in tal senso implicando che il suo presupposto è pur sempre quello di una procedura di arbitrato rituale) ovvero se una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, quindi, rifiuti di parteciparvi, non opera l'art. 817 cod. proc. civ. e, perciò, quest'ultima parte non subisce la preclusione posta da tale ultima disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata ritenuta - al fine dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 817 cod. proc. civ. - la sussistenza di entrambe le condizioni autonomamente sufficienti e risolutive riconducibili alla deduzione della parte ricorrente riguardante la radicale negazione della clausola compromissoria e il carattere comunque irrituale della procedura arbitrale instaurabile a seguito della contestata clausola compromissoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)