Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013 (Rv. 628093 - 01)
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE | Decreto presidenziale - Natura giurisdizionale - Condizioni - Necessità che la decisione riguardi ricorsi proposti dopo il 16 settembre 2010 - Sussistenza - Fondamento.
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE
Soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato.
Riferimenti normativi: DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)