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Sez. L, Sentenza n. 33799 del 04/12/2023 (Rv. 669556 - 01)

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE | Decreto presidenziale - Natura giurisdizionale - Condizioni - Necessità che la decisione riguardi ricorsi proposti dopo il 16 settembre 2010 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669556-01

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE

Soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)