Sez. U, Sentenza n. 24 del 10/01/1973 (Rv. 361776 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - METODO ANALITICO E METODO INDUTTIVO - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DEL SECONDO IN VIA SUSSIDIARIA ED INTEGRATIVA DEL PRIMO - LIMITI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - METODO ANALITICO E METODO INDUTTIVO - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DEL SECONDO IN VIA SUSSIDIARIA ED INTEGRATIVA DEL PRIMO - LIMITI.*
Ai fini dell'accertamento della capacita contributiva per l'imposta di famiglia, non sussiste fra il metodo analitico e quello induttivo un rapporto di rigida contrapposizione od esclusione; che, anzi, e consentito il ricorso al metodo induttivo come mezzo sussidiario e integrativo di quello analitico, sempreche si faccia riferimento a fatti e indici positivi di agiatezza. (V 2201/69, mass n 341538).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)