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Sez. U, Sentenza n. 24 del 10/01/1973 (Rv. 361776 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - METODO ANALITICO E METODO INDUTTIVO - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DEL SECONDO IN VIA SUSSIDIARIA ED INTEGRATIVA DEL PRIMO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361776-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - METODO ANALITICO E METODO INDUTTIVO - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DEL SECONDO IN VIA SUSSIDIARIA ED INTEGRATIVA DEL PRIMO - LIMITI.*

Ai fini dell'accertamento della capacita contributiva per l'imposta di famiglia, non sussiste fra il metodo analitico e quello induttivo un rapporto di rigida contrapposizione od esclusione; che, anzi, e consentito il ricorso al metodo induttivo come mezzo sussidiario e integrativo di quello analitico, sempreche si faccia riferimento a fatti e indici positivi di agiatezza. (V 2201/69, mass n 341538).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)