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Sez. U, Sentenza n. 2201 del 21/06/1969 (Rv. 341538 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERI - RICORSO AL METODO INDUTTIVO - PRESUPPOSTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341538-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERI - RICORSO AL METODO INDUTTIVO - PRESUPPOSTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*

Ai fini dell'accertamento della capacita contributiva, agli effetti dell'imposta di famiglia, a norma dell'art. 117, del tu sulla finanza locale, vanno tenuti presenti i redditi e proventi di qualsiasi natura, nonche ogni altro indice apparente di agiatezza. E consentito, quindi, di integrare le risultanze dei compiuti accertamenti analitici con ulteriori elementi induttivamente desunti. Peraltro, il ricorso al metodo induttivo postula l'insufficienza dei risultati raggiunti con il metodo analitico e comporta l'Obbligo per le commissioni tributarie di indicare specificamente i dati ed elementi assunti come rivelatori di uno stato di agiatezza superiore a quello corrispondente alla situazione analiticamente accertata. (V. 2585-66).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)