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Sez. 2, Sentenza n. 3343 del 13/11/2012 Ud. (dep. 23/01/2013) Rv. 254778 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. - Sospensione della prescrizione - Provvedimento "de plano" - Esclusione - Instaurazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2012-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254778-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La sospensione del termine di prescrizione, disposta ai sensi dell'art. 2-ter D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., non può aver luogo "de plano", ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio. (La S.C. ha precisato che l'imputato ha diritto di essere avvisato per essere messo in condizione di esercitare la facoltà di opporsi al rinvio).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132 bis, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 2 ter, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)