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Sez. 1, Sentenza n. 12063 del 19/12/1990 (Rv. 470223 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - IMPRESA DI SPEDIZIONI - AMMISSIONE AL PAGAMENTO PERIODICO DEI DIRITTI DOGANALI - PRESTAZIONE DI CAUZIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA - ISTITUTO DI ASSICURAZIONE - PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA AMMINISTRAZIONE - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO IMPORTATORE DELLA MERCE O SURROGAZIONE NELLA RAGIONE DELLA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470223-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - IMPRESA DI SPEDIZIONI - AMMISSIONE AL PAGAMENTO PERIODICO DEI DIRITTI DOGANALI - PRESTAZIONE DI CAUZIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA - ISTITUTO DI ASSICURAZIONE - PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA AMMINISTRAZIONE - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO IMPORTATORE DELLA MERCE O SURROGAZIONE NELLA RAGIONE DELLA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora l'impresa di spedizioni, che agisce in nome proprio e per conto dei proprietari-importatori, in veste di operatore doganale abituale, sia ammessa al pagamento periodico dei diritti doganali, previa prestazione di cauzione mediante polizza fideiussoria stipulata con istituto di Assicurazione (art. 78 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), si deve escludere che quest'ultimo, per aver pagato l'amministrazione, abbia regresso nei confronti del proprietario-importatore della merce (art. 1951 cod. civ.), ovvero surrogazione nelle ragioni dell'amministrazione contro il medesimo (art. 1949 cod. civ.), atteso che la fideiussione garantisce la posizione debitoria dell'impresa stipulante, la quale insorge per effetto di quelle operazioni, e rispetto alla quale è contemplato quel beneficio e la correlativa cauzione, ma non garantisce l'autonoma obbligazione di detto proprietario-importatore, estraneo al contratto, questo principio non può trovare deroga in patti di polizza, che eventualmente assegnino al proprietario-importatore la qualità di debitore garantito, oppure prevedano una surrogazione convenzionale nei suoi confronti, in considerazione della inopponibilità del contratto al terzo, nella parte in cui produca effetti a lui pregiudizievoli, e comunque della non riferibilità della "solutio" dell'assicuratore all'obbligazione di detto proprietario. (Conf 6081/90, mass n 467788; (contra 2120/90, mass n 465947; (contra 8348/87, mass n 455918; (contra 7790/87, mass n 455619; (contra 4713/87, mass n 453360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)