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Sez. 1, Sentenza n. 4713 del 26/05/1987 (Rv. 453360 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - STIPULAZIONE DA PARTE DELLO SPEDIZIONIERE DOGANALE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI - PAGAMENTO DI QUESTI ULTIMI DA PARTE DEL FIDEIUSSORE - DIRITTO DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE IMPORTATA - SUSSISTENZA - QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSENSO DEL DEBITORE ALLA GARANZIA O VANTAGGIO DELLO STESSO - RILEVANZA IN ORDINE AL PREDETTO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453360-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - STIPULAZIONE DA PARTE DELLO SPEDIZIONIERE DOGANALE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI - PAGAMENTO DI QUESTI ULTIMI DA PARTE DEL FIDEIUSSORE - DIRITTO DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE IMPORTATA - SUSSISTENZA - QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSENSO DEL DEBITORE ALLA GARANZIA O VANTAGGIO DELLO STESSO - RILEVANZA IN ORDINE AL PREDETTO DIRITTO - ESCLUSIONE.*

Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni d'importazione per conto del proprietario della merce, si avvalga, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, della facoltà di differire il pagamento dei Tributi doganali, ivi inclusa la cosiddetta i.V.A. All'importazione, stipulando all'uopo una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, il fideiussore, che abbia provveduto a detto pagamento in favore della amministrazione finanziaria, ha diritto di regresso nei confronti di quel proprietario, poiché egli, indipendentemente dall'esistenza o meno di una responsabilità solidale dello spedizioniere, ha la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, e, quindi, dell'obbligazione garantita. Tale regresso, va riconosciuto in applicazione dei principi generali che regolano la garanzia fideiussoria, a prescindere dal fatto che la garanzia stessa sia stata costituita con il consenso preventivo o con l'accettazione successiva del debitore garantito, così come dalla circostanza che quest'ultimo ne abbia tratto o meno un vantaggio, e, in particolare, non resta escluso per il caso in cui i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere, consistente nel non aver provveduto a versare alla dogana le somme ricevute dall'importatore, trattandosi di situazione che non interferisce sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma solo sul rapporto interno fra spedizioniere ed importatore. (V 7670/86, mass n 449665; (V 2886/85, mass n 440643; (V 3459/84, mass n 435479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1951, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)