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Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 04/04/1975 (Rv. 374642 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DENEGATA LICENZA D'IMPORTAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374642-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DENEGATA LICENZA D'IMPORTAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*

E ammissibile la risoluzione per inadempimento del contratto condizionato sospensivamente ad una condicio iuris e rimasto inefficace per il mancato avveramento della condizione - nella specie diniego di concessione di licenza d'importazione della merce, la cui necessita era nota ai contraenti - qualora la parte abbia determinato col fatto proprio il mancato avveramento della condizione stessa, realizzando tale condotta una violazione dell'Obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte. La violazione di detto Obbligo, che costituisce una specificazione di quello piu generale imposto dalla legge ai contraenti di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, da luogo a responsabilita contrattuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)