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Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 29/01/2016 (Rv. 638603 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Ricorso per cassazione - Poteri della Corte di cassazione - Giudice anche di merito - Motivi d'impugnazione - Riproposizione dei motivi dedotti in primo grado ed in appello - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638603-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

In tema di contenzioso elettorale, anche a seguito della modifica dell'art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, operata dall'art. 34, comma 26, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, permane in capo al giudice, anche di legittimità, il potere di esaminare il merito della controversia, come si evince dalla previsione di cui all'art. 22, comma 12, del d.lgs. da ultimo citato; tuttavia, quel potere attribuito alla Corte di cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in sede di gravame, atteso che il giudizio della stessa riguarda solo la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo. (Così statuendo, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, avendo deciso su questioni di rito ritenute assorbenti, non era entrata nel merito della controversia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 12, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)