Sez. 1, Sentenza n. 4250 del 24/02/2006 (Rv. 587287 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Ricorso per cassazione - Poteri della Corte di Cassazione - Giudice anche di merito - Motivi d'impugnazione - Riproposizione dei motivi dedotti in primo grado e in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI
In tema di contenzioso elettorale, il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto, anche se i poteri della Corte di Cassazione si estendono al merito, il giudizio non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare, e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili, non anche i precedenti motivi che a quella sentenza hanno dato luogo.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)