Sez. 1, Sentenza n. 3735 del 19/04/1996 (Rv. 497170 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnatari - Prima della stipula del contratto di compravendita - Posizione giuridica di conduttori - Pagamento del canone - Obbligo - Sussistenza - Ritardo nella stipula del contratto di compravendita - Ritenzione dei canoni - Diritto - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In materia di edilizia residenziale pubblica, gli assegnatari di alloggi di proprietà statale, fino alla stipula del contratto di compravendita, sono titolari di un rapporto di locazione e, pertanto, a tale titolo detengono l'immobile per il quale sono tenuti a pagare il relativo canone, con la conseguenza che un eventuale ritardo nella stipula del contratto di compravendita (che, se colpevole, potrà giustificare un'azione risarcitoria) non può mai giustificare una ritenzione dei canoni, né la proposizione dell'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" attuata con la sospensione del pagamento degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)