Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 26/03/1986 (Rv. 445322 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE, PRIMA DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSIONE O RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE, PRIMA DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSIONE O RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di assegnazioni di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dalla legge 8 agosto 1977 n. 513, così come sotto la previgente normativa, la revoca dell'assegnazione in locazione, prima della cessione in proprietà, in relazione a determinati Atti o fatti sopravvenuti come la sublocazione dell'alloggio o il volontario trasferimento dell'assegnatario-locatario, non trova ostacolo nella circostanza che quest'ultimo abbia già proposto la domanda di cessione in proprietà, né nell'eventuale ritardo dell'amministrazione in ordine al perfezionamento di tale cessione. (Conf 3641/85, mass n 441232; (Conf 6000/82, mass n 423729).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 13, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 19, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)