Sez. 2, Sentenza n. 18748 del 26/09/2005 (Rv. 584414 - 01)
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - IN GENERE | Elemento essenziale - Determinazione del contatto fra le parti - Espletamento di attività ulteriori aventi carattere preliminare e non meramente accessorie da parte di avvocato - Conseguenze - Contratto di opera professionale - Sussistenza - Previsione di esclusività da parte della legge 3 febbraio 1989, n. 39 - Inapplicabilità.
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - IN GENERE
Per integrare l'elemento essenziale del contratto di mediazione è necessario che il mediatore sia un soggetto imparziale e che la sua attività consista nel mediare tra le parti poste in contatto per la conclusione dell'affare. Qualora, però, all'incarico di procurare un altro contraente in un determinato affare si accompagni quello di svolgere attività preliminari non meramente accessorie al procurato incontro tra le parti (quali quelle di ricercare non un qualsiasi contraente bensì di procedere ad una vera e propria scelta "intuitu personae" di una controparte affidabile, nonchè a verificare la concreta praticabilità dell'affare), implicanti valutazioni di discrezionalità professionale richiedenti cognizioni tecnico-giuridiche, si è in presenza, in virtù del "quid pluris" che connota siffatte prestazioni rispetto a quella di semplice mediazione (stante la inscindibilità della ricerca del contraente dagli altri compiti attribuiti), di un più complesso contratto d'opera professionale, che, non rientrando nella previsione di esclusività di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ben può essere stipulato con un avvocato e dar luogo al diritto alla retribuzione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1760, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)