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Sez. L, Sentenza n. 1441 del 25/01/2005 (Rv. 579280 - 01)

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - IN GENERE | Attività negoziale svolta per conto terzi per procurare ordini di produzione di manufatti dietro corrispettivo calcolato a provvigione - Procacciatore d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di iscrizione ad albi professionali - Insussistenza - Provvigioni corrisposte - Irripetibilità.
Stato
decisa il 2005-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579280-01

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - IN GENERE

L'attività negoziale svolta per conto di un terzo che consista sia nel procurare ordini di produzione di manufatti, che nel seguirne la realizzazione tecnica, con corrispettivo calcolato a provvigione e pagamento con rilascio di fattura, non è inquadrabile nel lavoro subordinato né nel contratto di agenzia, ma piuttosto in una autonoma forma di collaborazione con carattere di continuità consistente in una attività complessa mista, di natura al tempo stesso commerciale e tecnica, riconducibile alla figura del procacciatore d'affari; ne consegue che per lo svolgimento di tale attività non è necessaria l'iscrizione ad alcun albo professionale e non sussiste titolo per pretendere la restituzione delle provvigioni corrisposte, così come previsto per il rapporto di mediazione, con norma eccezionale, dall'art. 6 della legge n. 39 del 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1760, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)