Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 05/02/1987 (Rv. 450699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DISCIPLINA EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - FONDAMENTO - MISURE RESTITUTORIE - RISARCIMENTO DEI DANNI PER L'ESTROMISSIONE DEL GODIMENTO DEL BENE NEL PERIODO INTERCORSO TRA L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA E LA SUCCESSIVA REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A LIQUIDAZIONE DEGLI ACCESSORI EX ART. 2033 COD. CIV., PER LA RESTITUZIONE PARZIALE DI QUANTO RICONOSCIUTO IN PRIMA CURA, CON DECORRENZA DAL GIORNO DELLA DOMANDA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DISCIPLINA EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - FONDAMENTO - MISURE RESTITUTORIE - RISARCIMENTO DEI DANNI PER L'ESTROMISSIONE DEL GODIMENTO DEL BENE NEL PERIODO INTERCORSO TRA L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA E LA SUCCESSIVA REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A LIQUIDAZIONE DEGLI ACCESSORI EX ART. 2033 COD. CIV., PER LA RESTITUZIONE PARZIALE DI QUANTO RICONOSCIUTO IN PRIMA CURA, CON DECORRENZA DAL GIORNO DELLA DOMANDA.*
L'art. 389 cod. proc. civ., che autorizza a chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla Cassazione della sentenza di merito si fonda sul criterio che, posto nel nulla (con la Cassazione della sentenza) il titolo che abbia causato la privazione di un bene, colui che l'ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in Mancanza di quella privazione, in quanto la parte che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sè i rischi collegati all'attuazione di questa, ancorché sia intervenuta la discrezionalità o l'errore del giudice, di per sè non escludenti la responsabilità di chi sollecita detta tutela, onde, non in relazione alla disciplina della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ. bensì alla stregua di tale criterio, tra le misure restitutorie in questione, non postulanti la prova di una colpa di colui a carico del quale la restitutio venga posta, deve inquadrarsi anche quella di risarcimento dei danni per l'estromissione dal godimento del bene nel periodo intercorso tra l'esecuzione, forzata o spontanea, della sentenza poi cassata e la successiva reintegrazione nel possesso del bene stesso. (nella specie, ribadendo il principio surriportato, il S.C. ha cassato la sentenza di appello in Sede di rinvio con la quale, condannando una parte alla restituzione parziale di quanto riconosciutole in prime cure, venivano liquidati gli accessori ex art. 2033 cod. civ. dal giorno della domanda).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)