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Sez. 1, Sentenza n. 815 del 28/03/1966 (Rv. 321637 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - POTERE DI IMPUGNATIVA DEL LODO ARBITRALE - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - LEGGE APPLICABILE - CAPITOLATO GENERALE VIGENTE ALL'EPOCA DELLA PUBBLICAZIONE DEL LODO.*
Stato
decisa il 1966-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321637-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - POTERE DI IMPUGNATIVA DEL LODO ARBITRALE - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - LEGGE APPLICABILE - CAPITOLATO GENERALE VIGENTE ALL'EPOCA DELLA PUBBLICAZIONE DEL LODO.*

Le norme sull'impugnabilita del lodo contenute nel nuovo capitolato generale di appalto per le opere pubbliche 16 luglio 1962, n.1063 non sono applicabili ai lodi pubblicati anteriormente al 1 settembre 1962. Invero, la facolta di impugnazione, la sua estensione, i modi ed i termini per esercitarla, sono disciplinati dalla norma vigente al momento della pubblicazione del lodo arbitrale, trattandosi di un effetto che, compiutosi sotto il vigore della detta norma, si sottrae al principio dell'immediata applicazione della nuova legge processuale. Pertanto, la norma sull'impugnabilita dei lodi arbitrali anche per errores in judicando, contenuta nell'art.51 del nuovo capitolato generale oopp., non e applicabile ai lodi pubblicati anteriormente al 1 settembre 1962, data di entrata in vigore del d.P.R. 16 luglio 1962, n.1063. *

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)