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Sez. U, Sentenza n. 27172 del 20/12/2006 (Rv. 593733 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Competenza - Art. 24 del d.lgs. n.109 del 2006 - Attribuzione alle Sezioni Unite Penali - Modifica ad opera dell'art. 1della legge n. 269 del 2006 - Devoluzione alle Sezioni Unite Civili - Sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006 - Regime applicabile - Individuazione - Riferimento alla data di emanazione della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593733-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 2006, n. 269, che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui attribuiva alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione la competenza in ordine all'impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, disponendo la trasmissione alle Sezioni Unite Civili dei ricorsi proposti dinanzi alle Sezioni Unite Penali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit., le sentenze pronunciate in data anteriore a quella in cui l'art. 24 ha acquistato efficacia (19 giugno 2006), ma per le quali il termine d'impugnazione sia scaduto in data successiva, restano soggette al regime previsto dalla normativa in vigore alla data di emanazione della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la disciplina vigente alla data dell'impugnazione: la fattispecie generatrice del potere d'impugnazione è infatti costituita dalla sentenza, la cui forza giuridica è segnata dal momento in cui essa assume esistenza giuridica, e resta definitivamente fissata in tale momento, con la conseguenza che la facoltà d'impugnazione ed i modi ed i termini per esercitarla sono insensibili a successivi interventi normativi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto processuale che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 31, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)