Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 29/10/1999 (Rv. 530830 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Interessi e risarcimento del danno richiesti in via autonoma - Competenza - Della corte d'appello in unico grado - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La speciale competenza per materia della Corte d'appello, stabilita dall'articolo 19 della legge n. 865 del 1971, riguarda espressamente le cause di opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione: trattasi di competenza eccezionale, in unico grado, che non si può estendere ad altre domande, se non legate dal vincolo di accessorietà con la domanda principale di opposizione alla stima; pertanto, la domanda relativa agli interessi ed al risarcimento del danno proposta in via autonoma (nella specie, successivamente alla accettazione dell'indennità di esproprio determinata dal presidente della giunta provinciale) soggiace agli ordinari criteri di competenza.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)