Sez. 1, Sentenza n. 12331 del 05/12/1998 (Rv. 521425 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità provvisoria - Determinazione - Successiva cessione volontaria del bene da parte dell'espropriato - Indennità aggiuntiva o risarcimento danni richiesti dal mezzadro - Controversia giudiziaria - Competenza - Del tribunale in primo grado - Sussistenza - Della Corte di appello in unico grado - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Esula dalla competenza della Corte di appello in unico grado, ed è devoluta alla cognizione del tribunale in primo grado la domanda con la quale il mezzadro del fondo espropriato, in conseguenza della cessione volontaria del bene operata dal proprietario dopo la determinazione dell'indennità provvisoria, faccia istanza di corresponsione dell'indennità aggiuntiva di cui al comma secondo dell'art. 17 Legge n. 865 del 1971, ovvero di risarcimento danni.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)