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Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 17/12/1985 (Rv. 443497 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA OPPONIBILITÀ AD UN SOGGETTO DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI IN SEDE PENALE - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE DI COSTUI AL GIUDIZIO PENALE - NECESSITÀ - EVENTUALE CONOSCENZA ALIUNDE DELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443497-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA OPPONIBILITÀ AD UN SOGGETTO DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI IN SEDE PENALE - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE DI COSTUI AL GIUDIZIO PENALE - NECESSITÀ - EVENTUALE CONOSCENZA ALIUNDE DELLA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - IRRILEVANZA.*

Colui che invoca, in un giudizio civile, la opponibilità ad una parte in causa degli accertamenti compiuti in Sede penale, è tenuto a fornire la prova che tale parte abbia partecipato al giudizio penale o sia stata in grado di parteciparvi, attraverso le necessarie notifiche, senza che possa assumere rilievo, ai fini anzidetti, l'eventuale conoscenza di fatto avuta dalla parte medesima circa la pendenza del procedimento penale. (Conf 2950/84, mass n 434997; (Conf 963/82, mass n 418832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)