Sez. 1, Sentenza n. 2950 del 15/05/1984 (Rv. 434997 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA DAL MINISTERO DEL TESORO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA DAL MINISTERO DEL TESORO.*
Colui che invoca in un giudizio civile od amministrativo la opponibilità ad una parte in causa degli accertamenti effettuati in Sede penale è tenuto a fornire la prova che tale parte abbia partecipato al processo penale o sia stata posta in grado di parteciparvi attraverso la notifica dell'avviso di procedimento senza che possa assumere rilievo, ai fini anzidetti, l'eventuale conoscenza di fatto che la stessa parte abbia avuto circa la pendenza del giudizio penale. Pertanto, con riguardo a sanzione pecuniaria amministrativa irrogata dal ministero del tesoro per infrazioni valutarie, gli accertamenti contenuti nel giudicato penale, sui fatti materiali integranti dette infrazioni, non sono opponibili all'amministrazione, quando non si deduca e dimostri che essa abbia partecipato o sia stata messa in grado di partecipare al processo penale nei modi sopra specificati. (Conf 963/82, mass n 418832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 36, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 05/12/1969 num. 932 art. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)