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Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 03)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Instaurazione del contraddittorio tra le parti e il terzo - Modalità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665425-03

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo postula l'istaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l'istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell'incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all'esecutato e al terzo, non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione.

Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)