diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023 (Rv. 669022 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Ordinanza di assegnazione del credito resa all’udienza ex art. 543 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del terzo pignorato - Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza - Esclusione - Conoscenza del provvedimento - Necessità - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669022-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)