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Sez. 3, Sentenza n. 697 del 21/01/1995 (Rv. 489815 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA | Delega professionale per singoli atti di causa - Mancanza di forma scritta - Nullità - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione della controparte - Limiti temporali - Allegazione "ex post" dalla parte - Ammissibilità - Limiti - Mancata allegazione - Nullità - Sanatoria.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489815-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA

La nullità, per mancanza della forma scritta, della delega per i singoli atti di causa prevista dall'art. 9 comma terzo R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (sulle professioni di avvocato e procuratore) può essere rilevata dal giudice od opposta dalla controparte solo prima del compimento dell'atto per cui quella delega sia stata conferita, mentre può essere allegata "ex post" - purché nella prima istanza o difesa successiva - dalla parte il cui procuratore sia stato irritualmente sostituito con la conseguenza che, in mancanza, detta nullità non può essere dichiarata a norma degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. avendo la delega, nonostante tale nullità, raggiunto lo scopo cui era destinata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)