Sez. 2, Sentenza n. 5002 del 21/05/1994 (Rv. 486721 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Natura - Operatività a carico dell'appaltatore nei confronti del committente e del costruttore nei confronti dell'acquirente - Gravi difetti - Nozione.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
La responsabilità per rovina o gravi difetti di edificio sancita dall'art. 1669 cod. civ. per finalità di ordine generale ha natura extracontrattuale ed opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente. Per la configurabilità della responsabilità suddetta vanno ritenuti gravi difetti dell'edificio non solo quelli costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio stesso, come nel caso di difetti incidenti sull'impianto centralizzato di riscaldamento, conseguendone grave limitazione al normale godimento delle abitazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)