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Sez. L, Sentenza n. 56 del 08/01/2007 (Rv. 594268 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Docenti della scuola pubblica - Sanzione disciplinare conservativa - Codice disciplinare - Obbligo di affissione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594268-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel rapporto di lavoro degli insegnati della scuola pubblica, ai fini dell'osservanza dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - che prescrive l'affissione delle norme disciplinari vigenti all'interno dell'impresa per rendere conoscibili a tutti i lavoratori le fattispecie di illecito e le relative sanzioni, applicabile anche al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti per il combinato disposto degli artt. 55 e 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 - deve ritenersi che, tanto per i comportamenti per i quali è prevista la sanzione espulsiva, quanto per quelli per i quali è prevista la sanzione conservativa, l'affissione non sia necessaria ove il comportamento vietato e la sanzione applicabile siano previsti da disposizioni contenute in fonte normativa avente forza di legge, come tale ufficialmente pubblicata e conosciuta dalla generalità. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse negato l'obbligo di affissione, in quanto il capo IV, sez. V, t.u. sulla scuola approvato con d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 enumera le sanzioni disciplinari, distingue le diverse fattispecie di illecito e disciplina il relativo procedimento di irrogazione della sanzione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)