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Sez. L, Sentenza n. 12500 del 26/08/2003 (Rv. 566268 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Potere di licenziamento - Diretta attribuzione "ex lege" - Sussistenza - Conseguenze- Predisposizione ed affissione della normativa disciplinare - Onere del datore di lavoro - Estensione alle sanzioni espulsive - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566268-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Per le sanzioni disciplinari conservative, a fronte di un potere disciplinare solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod.civ., sussiste, per il suo concreto esercizio, l'esigenza della predisposizione di una normativa secondaria di integrazione e specificazione, con conseguente onere della pubblicità di quest'ultima, mentre per le sanzioni espulsive, non esiste alcun onere in tal senso a carico del datore di lavoro, atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate analoghe condotte, punibili con la previsione del recesso nella pattuizione collettiva il potere di licenziamento è attributo direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta causa o il giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)