Sez. 6, Sentenza n. 728 del 21/02/1997 Cc. (dep. 02/05/1997) Rv. 208110 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione al gratuito patrocinio - Rilevazione formale e automatica del reddito ai fini IRPEF - Esclusione - Computo degli oneri deducibili ex art. 10 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - Necessità - Fattispecie: detrazione degli assegni periodici corrisposti al coniugi a seguito di separazione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice non deve attenersi esclusivamente e formalmente alle risultanze rilevabili dalla dichiarazione dei redditi, ma deve procedere al calcolo del reddito risultante all'esito delle detrazioni degli obblighi deducibili ai sensi dell'art. 10 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (t.u. delle imposte sui redditi) e solo all'esito di tale operazione comparare il reddito al tetto previsto dall'art. 3 della l. 30 luglio 1990 n. 217. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha precisato che il giudice avrebbe dovuto tener conto, sottraendoli dal reddito, degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza della separazione).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)