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Sez. 4, Sentenza n. 13265 del 28/01/2004 Cc. (dep. 18/03/2004) Rv. 228035 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione - Limiti di reddito - Cumulo dei redditi familiari - Nozione di "altri familiari" - Convivente "more uxorio" - Detrazione degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228035-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in tale ultima ipotesi, il giudice nel calcolare il reddito potrà operare le detrazioni degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato solo se colui che ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio sia titolare di reddito proprio, non incombendo sul convivente "more uxorio" alcun onere di provvedere al mantenimento.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 3 com. 2 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 92, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)