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Sez. 3, Ordinanza n. 32083 del 10/12/2025 (Rv. 677134-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Condominio - Art. 66-bis cod. cons. - Individuazione della sede o domicilio - Luogo in cui si trova l’immobile - Fondamento - Domicilio dell’amministratore pro tempore - Rilevanza ai fini delle notificazioni. COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677134-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons, il luogo di residenza o di domicilio del condominio-consumatore si identifica con quello ove si trova l'immobile, poiché ivi è ravvisabile, in concreto, il centro degli interessi di tutti i singoli condòmini, mentre il domicilio dell'amministratore pro tempore assume rilievo solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurarne la certa conoscibilità da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta.

Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 2, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)