Sez. 2, Ordinanza n. 12416 del 10/05/2025 (Rv. 674579-02)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Consumatore convenuto dinanzi al “suo foro” - Possibilità di eccepire l’incompetenza e la competenza di altri fori - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Il consumatore evocato in giudizio dinanzi al "suo foro" non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori (nella specie in ragione di una clausola pattizia derogatoria) ciò in quanto vale il principio secondo il quale è l'attore che sceglie il foro competente e poiché, diversamente, il consumatore potrebbe paralizzare sempre l'azione avversaria, sostenendo la competenza del giudice diverso di quello adito.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)