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Sez. L, Sentenza n. 7014 del 05/04/2005 (Rv. 580990 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Indennità di prepensionamento prevista dall'art. 6 legge reg. siciliana n. 42 del 1975 - Diritto all'aumento - Titolarità in capo a tutti i possessori dei requisiti per essere ammessi al prepensionamento - Esclusione - Titolarità in capo ai soli dipendenti già in prepensionamento all'entrata in vigore della previsione relativa all'aumento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580990-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

L'aumento della misura base della indennità di prepensionamento prevista dall'art. 6 della legge Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, in favore del personale dell'Ente minerario siciliano in liquidazione, commisurato all'incremento dell'indice Istat, spetta soltanto ai dipendenti che avessero già maturato il diritto all'indennità di prepensionamento alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'aumento stesso (legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n.23, art. 6) e per un massimo di tre anni, e non alla generalità del personale in possesso dei requisiti per godere del prepensionamento.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 23 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)