Sez. L, Sentenza n. 11105 del 26/07/2002 (Rv. 556312 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Indennità ex art. 6 legge reg. siciliana n. 27 del 1984 - Natura assistenziale - Prescrizione - Termine decennale.
SICILIA - MINIERE - IN GENERE
L'indennità "una tantum", aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dall'art. 6 secondo comma, della legge regionale siciliana n.27 del 1984 in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui all'art. 13, lett. A), della legge regionale siciliana n.42 del 1975, ha, come l'indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retributiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)