Sez. 1, Sentenza n. 10062 del 16/04/2008 (Rv. 603252 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Natura dispositiva - Conseguenze - Derogabilità - Regime giuridico anteriore alla legge n. 310 del 1993 - Prova della deroga - Atto scritto - Necessità - Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE
In tema di cessione d'azienda, il divieto di concorrenza, posto a carico dell'alienante dall'art. 2557, primo comma, cod. civ., non persegue un interesse pubblico, trattandosi di una norma di natura dispositiva che, prima dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 310, con la quale è stato imposto l'obbligo della forma scritta "ad probationem" ai contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, poteva essere derogata anche mediante un patto tacito, desumibile "per facta concludentia" dalla condotta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556 com. 1, Cod. Civ. art. 2557 com. 1, Cod. Civ. art. 2725 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)