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Sez. 1, Sentenza n. 9251 del 17/09/1997 (Rv. 508081 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Contratto di cessione di azienda - Effetti - Ulteriori rispetto al trasferimento dell'azienda - Sussistenza - Obbligazione per il cedente di non tenere in concreto comportamenti idonei a vanificare la cessione - Violazione di tale obbligo - Illecito - Natura - Contrattuale - Dispositività e transigibilità del contrapposto diritto del cessionario - Conseguenze - Compromettibilità della controversia.
Stato
decisa il 1997-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508081-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE

Il contratto di cessione di azienda oltre a produrre il trasferimento di questa comporta anche per il cedente l'assunzione dell'ulteriore obbligazione di non tenere in concreto comportamenti che vanifichino la ragione pratica della operata cessione, la cui durata va oltre il momento del trasferimento protraendosi per il tempo previsto dall'art, 2557 cod. civ. L'illecito consistente nella violazione di tale obbligo ha natura contrattuale, attiene alla causa del contratto e quindi al suo esatto adempimento, ed incide su diritti di natura dispositiva e transigibile, onde la controversia relativa alla suddetta violazione ben può essere deferita ad arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)