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Sez. 5, Sentenza n. 15951 del 16/01/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263266 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca del profitto - Presupposti - Previsione legislativa della misura al momento di realizzazione del profitto - Necessità - Esclusione - Previsione legislativa della misura al momento di consumazione del reato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263266-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della confisca del profitto può essere disposta a condizione che il reato presupposto sia stato consumato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, essendo, invece, irrilevante che il profitto sia stato conseguito da parte del destinatario della sanzione in un momento precedente alla commissione del reato e alla entrata in vigore della legge. (Fattispecie in tema di corruzione consumatasi in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs n. 231 del 2001, con profitto, tuttavia, conseguito precedentemente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)